
Sicurezza antincendio nei pubblici esercizi.
Linee guida della Circolare 15.01.2026
Nel panorama normativo della prevenzione incendi, la distinzione tra un’attività di ristorazione e un locale di pubblico spettacolo non è solo una formalità burocratica, ma un pilastro della sicurezza operativa. Con la recente Circolare del Ministero dell’Interno del 15 gennaio 2026 (Prot. 678), il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha fornito indirizzi uniformi per inquadrare correttamente queste attività, superando prassi difformi emerse negli anni.
Quando la musica cambia?
Il confine tecnico tra bar e intrattenimento
È una delle domande più frequenti per chi gestisce un locale: quando un’attività di somministrazione “scivola” nell’ambito del pubblico spettacolo? Secondo la Circolare 15.01.2026, bar e ristoranti restano qualificati come tali, e quindi non soggetti agli adempimenti del DPR 151/2011, anche se utilizzano strumenti musicali o karaoke.
Tuttavia, affinché l’attività non venga riqualificata come locale di spettacolo (soggetto agli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S.), devono essere rispettate condizioni precise:
- La musica o il karaoke devono avere carattere accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione.
- Non devono essere presenti sale appositamente allestite per le esibizioni.
- La capienza della sala non deve superare le 100 persone.
Qualora l’intrattenimento comporti una trasformazione funzionale del locale — modificando layout, impianti o gestione dell’affollamento — scatta l’obbligo di osservare le regole tecniche più rigide (D.M. 19 agosto 1996 o RTV V.15).
Come progettare la sicurezza se non esiste una regola tecnica specifica?
Bar e ristoranti, in via generale, non sono disciplinati da una regola tecnica verticale dedicata. In questi casi, la protezione antincendio è affidata alla valutazione del rischio, che il datore di lavoro deve sviluppare seguendo i criteri del D.M. 3 settembre 2021.
A seconda della complessità, i criteri di progettazione faranno riferimento:
- Al Codice di Prevenzione Incendi (RTO), individuando i profili di rischio e i livelli di prestazione per le 10 misure antincendio.
- Al cosiddetto “Minicodice” (Allegato I al D.M. 3 settembre 2021) per i luoghi di lavoro considerati a basso rischio.

Gestione dell’emergenza: la sicurezza è per tutti gli occupanti?
Un punto cruciale ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Interno riguarda l’approccio inclusivo nella pianificazione dell’emergenza. Non si deve più ragionare solo sul numero dei dipendenti, ma sul numero complessivo degli occupanti presenti a qualsiasi titolo, inclusi clienti e visitatori.
L’obbligo di predisporre un piano di emergenza e di adottare misure di gestione della sicurezza scatta se il locale presenta almeno una di queste caratteristiche:
- Occupazione di almeno 10 lavoratori.
- Presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori.
- Attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (rientranti nell’Allegato I del DPR 151/2011).
La sicurezza: una scelta di valore, oltre l’obbligo
Oggi, la funzione degli addetti antincendio evolve: non sono più solo operatori dell’emergenza, ma sentinelle della prevenzione incaricate di fermare comportamenti a rischio, come l’uso di fiamme libere o il fumo, prima che l’irreparabile accada. Adeguarsi alla Circolare del 15 gennaio 2026 non deve essere vissuto come un limite normativo, ma come la volontà consapevole del gestore di blindare la propria attività.
Proteggere ogni occupante — sia esso un collaboratore o un cliente — con un approccio realmente inclusivo è l’unico modo per garantire la continuità del business e la serenità dei propri ospiti. Mantenere nel tempo gli standard di sicurezza non è solo un dovere: è il miglior investimento per il futuro della vostra impresa.
GAMI è al vostro fianco per trasformare la complessità normativa in una strategia di protezione concreta e autorevole.
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