
Decreto Controlli antincendio:
cosa cambia per le aziende nel 2026
Tecnici manutentori qualificati, controlli, manutenzione e disciplina transitoria: cosa devono sapere le aziende dopo le novità di settembre 2026.
La manutenzione antincendio non è un semplice adempimento da spuntare su una lista. Dietro ogni controllo c’è una domanda molto concreta: quando serve, quel sistema funzionerà davvero?
È da questa esigenza che nasce il quadro introdotto dal D.M. 1° settembre 2021, il cosiddetto Decreto Controlli, emanato in attuazione dell’articolo 46 del D.Lgs. 81/2008.
Il decreto ha definito criteri per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio e ha introdotto la figura del tecnico manutentore qualificato.
Nel settembre 2026 è arrivata una nuova modifica: il D.M. 22 settembre 2026 ha introdotto una disciplina transitoria per i tecnici che hanno presentato l’istanza per la valutazione dei requisiti entro il 25 settembre 2026.
Ma cosa cambia concretamente per un’azienda?
Decreto Controlli: che cos’è e cosa prevede?
Il D.M. 1° settembre 2021 stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Il principio è chiaro: controlli e manutenzioni devono essere eseguiti secondo la regola dell’arte, nel rispetto delle disposizioni applicabili, delle norme e delle specifiche tecniche pertinenti e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore.
Il decreto ha inoltre definito un percorso specifico per la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio. L’obbligo di qualificazione dei tecnici manutentori decorre dal 25 settembre 2025, secondo le modifiche introdotte al decreto nel 2024.
Chi è il tecnico manutentore qualificato?
È il tecnico che ha completato il percorso previsto dal D.M. 1° settembre 2021 e ha ottenuto la relativa qualificazione attraverso la procedura di valutazione prevista dal decreto. La qualificazione non è generica: riguarda specifiche tipologie di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio.
Questo significa che la competenza richiesta per la manutenzione di un presidio non può essere automaticamente estesa a tutti gli altri sistemi presenti in un’azienda.
Tra le tipologie previste rientrano, ad esempio:
- estintori portatili e carrellati;
- reti idranti antincendio;
- porte resistenti al fuoco;
- sistemi automatici a sprinkler;
- impianti di rivelazione e allarme incendio;
- sistemi di allarme vocale per la gestione dell’emergenza;
- sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso;
- sistemi di evacuazione naturale e forzata di fumo e calore;
- sistemi a pressione differenziale;
- sistemi a schiuma;
- sistemi ad acqua nebulizzata;
- sistemi a polvere;
- altri sistemi e tecnologie specificamente individuati dal decreto.
Per chi richiede la qualificazione per più tipologie sono previste valutazioni distinte per ciascun ambito.

Cosa cambia a settembre 2026?
È questa la novità che interessa maggiormente le aziende in questo momento.
Il D.M. 22 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026, ha modificato il D.M. 1° settembre 2021 introducendo l’articolo 6-bis – Disposizioni transitorie.
La nuova disposizione riguarda i soggetti che, entro il 25 settembre 2026, hanno presentato una regolare istanza per la valutazione dei requisiti previsti dal decreto.
Questi soggetti possono continuare a eseguire controlli e manutenzioni sugli impianti, sulle attrezzature e sugli altri sistemi di sicurezza antincendio rientranti nelle tipologie oggetto dell’istanza, fino alla conclusione della valutazione e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2027.
È stata quindi prorogata la scadenza?
Non si tratta di una proroga generalizzata.
La disciplina transitoria riguarda esclusivamente chi ha presentato la regolare istanza entro il 25 settembre 2026 e opera per le tipologie di impianti, attrezzature e sistemi comprese nell’istanza.
È quindi importante non confondere la possibilità di operare durante questa fase transitoria con un rinvio generalizzato dell’obbligo di qualificazione.

Cosa deve verificare un’azienda?
Per un’azienda che affida all’esterno la manutenzione dei propri sistemi antincendio, la novità rende ancora più importante sapere chi sta effettuando i controlli e per quali tipologie di presidi è qualificato.
In concreto, è opportuno verificare:
- Quali sistemi antincendio sono presenti in azienda
Estintori, reti idranti, sprinkler, rivelazione e allarme incendio, porte resistenti al fuoco, sistemi di evacuazione fumo e calore e gli altri sistemi presenti devono essere correttamente individuati e gestiti.
- Chi esegue i controlli e la manutenzione
Gli interventi devono essere affidati a tecnici manutentori qualificati secondo quanto previsto dal D.M. 1° settembre 2021. Durante la fase transitoria occorre verificare, per i soggetti che ne hanno titolo, la regolare presentazione dell’istanza e la corrispondenza tra le tipologie oggetto dell’istanza e i sistemi sui quali vengono eseguiti gli interventi.
- Che gli interventi siano documentati
Le attività di controllo e manutenzione devono lasciare una traccia documentale coerente con gli interventi effettuati.
- Che il registro dei controlli sia aggiornato
Il registro dei controlli antincendio rappresenta uno degli strumenti attraverso cui viene documentata la gestione delle attività di controllo e manutenzione. Può essere tenuto in formato cartaceo o digitale e deve essere mantenuto aggiornato e disponibile secondo quanto previsto dalla normativa.
Controllo, manutenzione e sorveglianza: non sono la stessa cosa
Un altro aspetto importante è distinguere le diverse attività che compongono la gestione della sicurezza antincendio.
La sorveglianza consiste nell’osservazione visiva delle condizioni di apparecchiature e sistemi, secondo le modalità previste e nell’ambito delle responsabilità assegnate.
Il controllo e la manutenzione, invece, richiedono competenze e modalità operative specifiche e devono essere eseguiti secondo le disposizioni applicabili e le indicazioni previste per ciascun sistema.
Per questo motivo, avere un presidio antincendio installato non significa semplicemente averlo “controllato”: significa assicurarsi che continui a svolgere correttamente la funzione per cui è stato progettato e installato.
Dalla manutenzione dei presidi alla gestione della sicurezza antincendio
Quando in un’azienda sono presenti più sistemi di protezione, la gestione della sicurezza diventa necessariamente più articolata.
Estintori, reti idranti, rivelazione incendio, sprinkler, porte resistenti al fuoco, sistemi di evacuazione fumo e calore e altri sistemi non sono elementi isolati: fanno parte di un insieme che deve essere progettato, realizzato, controllato e mantenuto in condizioni di efficienza.
È qui che la manutenzione incontra la progettazione e la realizzazione degli impianti.
GAMI opera lungo l’intero ciclo di vita della sicurezza antincendio, dalla progettazione e realizzazione di sistemi complessi alla loro manutenzione e gestione nel tempo.
L’obiettivo non è soltanto intervenire quando arriva la scadenza di un controllo, ma contribuire a mantenere nel tempo l’efficienza dei sistemi sui quali si basa la protezione dell’attività.
Decreto Controlli antincendio: cosa cambia, in sintesi?
Il quadro può essere riassunto in quattro punti:
- il D.M. 1° settembre 2021 ha definito i criteri generali per controllo e manutenzione dei sistemi di sicurezza antincendio;
- il decreto prevede la figura del tecnico manutentore qualificato;
- l’obbligo di qualificazione dei tecnici è operativo dal 25 settembre 2025;
- il D.M. 22 settembre 2026 ha introdotto una disciplina transitoria per chi ha presentato regolare istanza entro il 25 settembre 2026, consentendo di continuare a operare, per le tipologie oggetto dell’istanza, fino alla conclusione della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027.
Per le aziende, quindi, il tema non è soltanto conoscere la nuova scadenza: è verificare che controlli, manutenzioni, competenze e documentazione siano correttamente allineati al quadro normativo vigente.
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