
Antincendio Edifici: chiarimento VVF su chiusure d’ambito e calcolo piastre radianti
La sicurezza antincendio negli edifici civili rappresenta un tema cruciale, ampiamente disciplinato da diverse normative vigenti. Tra queste, il Decreto Ministeriale 3 agosto 2015, noto come Codice di Prevenzione Incendi, stabilisce i criteri fondamentali per la progettazione, la realizzazione e la gestione in sicurezza delle attività edilizie. Un aspetto di primaria importanza è rappresentato dalle chiusure d’ambito degli edifici, ovvero gli elementi esterni come tetti e facciate, la cui resistenza e reazione al fuoco giocano un ruolo determinante nel contenimento della propagazione degli incendi.
RTV V.13: Regola tecnica per chiusure d’ambito – novità e requisiti
La Regola Tecnica Verticale V.13 (RTV V.13), approvata con il D.M. 30 marzo 2022 e in vigore dal 7 luglio 2022, definisce in modo più specifico i requisiti di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili, sia per le nuove costruzioni che per gli edifici esistenti. Questa RTV stabilisce gli obiettivi di sicurezza antincendio, le classificazioni delle chiusure d’ambito in base alle caratteristiche degli edifici e i requisiti di reazione e resistenza al fuoco dei loro componenti.
La RTV V.13 considera inoltre il comportamento al fuoco delle coperture e la resistenza agli incendi esterni, aspetti regolamentati dalle norme europee UNI CEN/TS 1187 e classificati da BROOF a FROOF. È importante sottolineare che anche le guide dei Vigili del Fuoco per l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti evidenziano la necessità di prevenire la propagazione degli incendi, spesso raccomandando l’impiego di materiali incombustibili o con specifica resistenza al fuoco (EI 30) e classificazione BROOF.
Piastre radianti e rivestimenti combustibili: il dubbio interpretativo dei professionisti antincendio
Nonostante il quadro normativo esistente, i professionisti del settore antincendio hanno sollevato dubbi interpretativi in merito alla corretta determinazione delle piastre radianti. La questione principale riguarda l’inclusione o meno dei rivestimenti combustibili delle chiusure d’ambito, come rivestimenti isolanti o pannelli di facciata non classificati in classe A1 di reazione al fuoco, nel calcolo della superficie radiante ai fini della definizione delle distanze di irraggiamento previste dal paragrafo S.3.11 del D.M. 03.08.2015.
Alcuni professionisti ritenevano che tali elementi, pur essendo materiali combustibili, non dovessero essere pienamente inclusi nella superficie radiante in quanto dotati di una specifica classificazione di reazione al fuoco che mira a limitare la propagazione dell’incendio, pur non attestandone l’incombustibilità. Questa interpretazione trovava supporto anche nel fatto che la RTV V.13 per diverse chiusure d’ambito non impone l’incombustibilità, ma ammette classi di reazione al fuoco che, pur opponendosi alla diffusione delle fiamme, non sono equiparabili alla classe A1.
Le illustrazioni S.3-2 ed S.3-3 del D.M. 03/08/2015 sembravano equiparare i paramenti combustibili agli elementi radianti, portando di fatto tali paramenti a essere considerati parte integrante della superficie della piastra radiante. Questa ambiguità generava incertezza nella pratica professionale per la corretta valutazione delle distanze di sicurezza tra edifici o compartimenti.

Chiarimento ufficiale dei vigili del fuoco: tetti e facciate combustibili nel calcolo delle piastre radianti
A risolvere la questione interpretativa è intervenuta la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ed Energetica dei Vigili del Fuoco con il parere n. 6699 del 16 aprile 2025. Rispondendo a un quesito specifico posto da un Comando provinciale dei VVF, la Direzione Centrale ha chiarito che tetti e facciate con caratteristiche di reazione al fuoco diverse dalla classe A1 della classificazione europea devono essere inclusi nel calcolo della superficie delle piastre radianti ai fini della determinazione della distanza di irraggiamento prevista dal paragrafo S.3.11 del D.M. 03.08.2015.
Nel suo parere, la Direzione Centrale ha condiviso la posizione espressa dalla Direzione regionale, evidenziando che, in base alla definizione di elemento radiante contenuta nel punto S.3.11.1, comma 2 del D.M. 03.08.2015, e considerando che la finalità della distanza di separazione non rientra tra gli obiettivi specifici indicati al paragrafo V.13.1 della RTV V.13, l’interpretazione corretta è quella di includere i rivestimenti combustibili (non A1) nel calcolo.
Questo chiarimento rappresenta una linea guida univoca per i professionisti antincendio per la corretta determinazione della superficie della piastra radiante e per il conseguente calcolo della distanza di irraggiamento, garantendo un’applicazione più omogenea e rigorosa delle normative di sicurezza antincendio relative alle chiusure d’ambito degli edifici.
Scarica il documento “Chiarimento PROT. n° 0006699 del 16 aprile 2025”
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