
Antincendio edifici: nuove norme 2025 per facciate e fotovoltaico
La sicurezza antincendio negli edifici civili rappresenta un tema cruciale, ampiamente disciplinato da diverse normative vigenti. Tra queste, il Decreto Ministeriale 3 agosto 2015, noto come Codice di Prevenzione Incendi, stabilisce i criteri fondamentali per la progettazione, la realizzazione e la gestione in sicurezza delle attività edilizie. Un aspetto di primaria importanza è rappresentato dalle chiusure d’ambito degli edifici, ovvero gli elementi esterni come tetti e facciate, la cui resistenza e reazione al fuoco giocano un ruolo determinante nel contenimento della propagazione degli incendi.
RTV V.13: Regola tecnica per chiusure d’ambito – novità e requisiti
La Regola Tecnica Verticale V.13 (RTV V.13), approvata con il D.M. 30 marzo 2022 e in vigore dal 7 luglio 2022, definisce in modo più specifico i requisiti di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili, sia per le nuove costruzioni che per gli edifici esistenti. Questa RTV stabilisce gli obiettivi di sicurezza antincendio, le classificazioni delle chiusure d’ambito in base alle caratteristiche degli edifici e i requisiti di reazione e resistenza al fuoco dei loro componenti.
La RTV V.13, che costituisce ora il principale riferimento cogente per la progettazione delle facciate e delle coperture, prevale sulle precedenti linee guida come la circolare 5043 del 2013. I suoi obiettivi principali sono:
- Limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio attraverso le chiusure d’ambito.
 - Limitare la propagazione di un incendio originato all’esterno, come da un edificio adiacente.
 - Evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d’ambito che possano compromettere l’esodo degli occupanti o l’operatività delle squadre di soccorso.
 
Le norme classificano le chiusure d’ambito in categorie (SA, SB, SC) basandosi su quote dei piani e affollamento, definendo requisiti di reazione al fuoco specifici per i componenti, come gli isolanti termici.
Un’importante novità è in arrivo con la bozza del nuovo “Decreto Requisiti minimi 2025”, che ha già ricevuto l’intesa in Conferenza Unificata. Attualmente, l’obbligo di progettazione antincendio scatta per interventi che coinvolgono oltre il 50% della superficie delle facciate. Con il nuovo decreto, l’obbligo di applicare la RTV V.13 si attiverà per le “ristrutturazioni importanti”, ovvero quelle che interessano oltre il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Questo abbassamento della soglia renderà le norme antincendio più stringenti e applicabili a un numero maggiore di interventi.
Piastre radianti e rivestimenti combustibili: il dubbio interpretativo dei professionisti antincendio
Nonostante il quadro normativo esistente, i professionisti del settore antincendio hanno sollevato dubbi interpretativi in merito alla corretta determinazione delle piastre radianti. La questione principale riguarda l’inclusione o meno dei rivestimenti combustibili delle chiusure d’ambito, come rivestimenti isolanti o pannelli di facciata non classificati in classe A1 di reazione al fuoco, nel calcolo della superficie radiante ai fini della definizione delle distanze di irraggiamento previste dal paragrafo S.3.11 del D.M. 03.08.2015.
Alcuni professionisti ritenevano che tali elementi, pur essendo materiali combustibili, non dovessero essere pienamente inclusi nella superficie radiante in quanto dotati di una specifica classificazione di reazione al fuoco che mira a limitare la propagazione dell’incendio, pur non attestandone l’incombustibilità. Questa interpretazione trovava supporto anche nel fatto che la RTV V.13 per diverse chiusure d’ambito non impone l’incombustibilità, ma ammette classi di reazione al fuoco che, pur opponendosi alla diffusione delle fiamme, non sono equiparabili alla classe A1.
Le illustrazioni S.3-2 ed S.3-3 del D.M. 03/08/2015 sembravano equiparare i paramenti combustibili agli elementi radianti, portando di fatto tali paramenti a essere considerati parte integrante della superficie della piastra radiante. Questa ambiguità generava incertezza nella pratica professionale per la corretta valutazione delle distanze di sicurezza tra edifici o compartimenti.

Chiarimento ufficiale dei vigili del fuoco: tetti e facciate combustibili nel calcolo delle piastre radianti
A risolvere la questione interpretativa è intervenuta la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ed Energetica dei Vigili del Fuoco con il parere n. 6699 del 16 aprile 2025. Rispondendo a un quesito specifico posto da un Comando provinciale dei VVF, la Direzione Centrale ha chiarito che tetti e facciate con caratteristiche di reazione al fuoco diverse dalla classe A1 della classificazione europea devono essere inclusi nel calcolo della superficie delle piastre radianti ai fini della determinazione della distanza di irraggiamento prevista dal paragrafo S.3.11 del D.M. 03.08.2015.
Nel suo parere, la Direzione Centrale ha condiviso la posizione espressa dalla Direzione regionale, evidenziando che, in base alla definizione di elemento radiante contenuta nel punto S.3.11.1, comma 2 del D.M. 03.08.2015, e considerando che la finalità della distanza di separazione non rientra tra gli obiettivi specifici indicati al paragrafo V.13.1 della RTV V.13, l’interpretazione corretta è quella di includere i rivestimenti combustibili (non A1) nel calcolo.
Questo chiarimento rappresenta una linea guida univoca per i professionisti antincendio per la corretta determinazione della superficie della piastra radiante e per il conseguente calcolo della distanza di irraggiamento, garantendo un’applicazione più omogenea e rigorosa delle normative di sicurezza antincendio relative alle chiusure d’ambito degli edifici.
Prevenzione incendi e fotovoltaico: le nuove linee guida VVF 2025
Un altro ambito di grande rilevanza per la sicurezza antincendio è l’installazione di impianti fotovoltaici. Con la nota n. 14030 del 1° settembre 2025, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato nuove linee guida che aggiornano quelle del 2012, fornendo indicazioni per la progettazione, installazione ed esercizio degli impianti con tensione fino a 1500 V in tutte le attività soggette a controllo VVF.
L’installazione di un impianto fotovoltaico è generalmente considerata una modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio. Se il progetto rispetta integralmente le nuove linee guida, e la valutazione del rischio non evidenzia criticità, non si configura un aggravio delle condizioni di sicurezza. In caso contrario, è necessario avviare le procedure di valutazione del progetto presso il Comando dei VVF.
Le nuove regole introducono una strategia antincendio precisa, con misure tecniche specifiche per garantire la sicurezza:
- Reazione e resistenza al fuoco: Le coperture su cui poggiano i moduli devono avere precise caratteristiche di resistenza al fuoco e vanno previste idonee fasce di separazione per limitare la propagazione di un eventuale incendio.
 - Installazione degli inverter: Devono essere installati su strutture incombustibili (classe A1). Se collocati in locali dedicati, questi devono avere una resistenza al fuoco minima REI/EI 30 e accesso protetto.
 - Sezionamento di emergenza: È obbligatorio un dispositivo di sezionamento facilmente accessibile ai soccorritori per isolare l’impianto da tutte le fonti di alimentazione in caso di emergenza.
 - Sicurezza e operatività: I componenti non devono essere installati nelle vie di esodo né ostacolare i sistemi di evacuazione fumo e calore, garantendo l’operatività delle squadre di soccorso.
 
Queste linee guida rappresentano un riferimento fondamentale per garantire che la crescente diffusione degli impianti fotovoltaici avvenga nel pieno rispetto dei più alti standard di sicurezza antincendio.
Scarica il documento “Chiarimento PROT. n° 0006699 del 16 aprile 2025”
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