
Ascensore in condominio: norme e sicurezza antincendio
Cosa succede se in un condominio degli anni ‘60 si vuole installare un ascensore ma lo spazio riduce le scale al di sotto dei limiti antincendio? È una domanda concreta che riguarda migliaia di edifici in Italia. Il patrimonio edilizio italiano, soprattutto quello realizzato negli anni ‘50 e ‘60, è spesso privo di ascensori. Inserirne uno significa affrontare non solo problemi tecnici e spazi ridotti, ma anche rispettare regole stringenti in tema di accessibilità e sicurezza antincendio. Una recente sentenza del Tribunale di Torre Annunziata (n. 1688/2025) ha fatto chiarezza su un caso emblematico, offrendo spunti importanti per chi si trova in situazioni simili.
Il caso di Castellammare di Stabia
Alcuni condomini hanno impugnato la delibera assembleare che approvava l’installazione di un ascensore in un edificio degli anni ‘60. Le contestazioni riguardavano soprattutto la sicurezza antincendio negli ascensori condominiali. Secondo i ricorrenti, l’intervento avrebbe comportato la violazione del D.M. 246/1987, una drastica riduzione della larghezza delle scale – addirittura fino a 54 cm rispetto ai 105 cm richiesti – e difficoltà di accesso con barelle o sedie a rotelle, con conseguente rischio per l’evacuazione in emergenza.
Il condominio, al contrario, ha sostenuto che le norme citate non si applicassero a edifici costruiti prima della loro entrata in vigore e che l’opera dovesse essere considerata manutenzione straordinaria, non ristrutturazione integrale. Ha inoltre sottolineato che la larghezza residua delle scale sarebbe rimasta di circa 82 cm, rientrando quindi nei parametri della circolare Ministero Interno prot. P1424/4122 del 24/12/2002, che consente scale larghe almeno 80 cm negli edifici esistenti.
La decisione del Tribunale
Il giudice ha chiarito tre aspetti fondamentali. Innanzitutto, non vi è retroattività delle norme più severe: le prescrizioni del D.M. 236/1989 (barriere architettoniche) e del D.M. 246/1987 (antincendio) si applicano soltanto alle nuove costruzioni o alle ristrutturazioni integrali, non a interventi di manutenzione straordinaria. In secondo luogo, sulla larghezza delle scale, pur ribadendo che il Ministero dell’Interno sia in linea generale contrario a riduzioni, la normativa consente eccezioni: se non vi sono alternative tecniche, è possibile scendere fino a una larghezza minima di 80 cm. Le misurazioni hanno dimostrato che le scale del condominio rispettavano questo limite, oscillando tra 80 e 85 cm. Infine, è stato valorizzato il bilanciamento degli interessi: l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche sono stati considerati obiettivi prevalenti rispetto ai disagi derivanti da una riduzione parziale della scala. Il CTU ha anche evidenziato la disponibilità sul mercato di barelle di dimensioni ridotte idonee a garantire comunque le operazioni di soccorso.
Il risultato è stato il rigetto del ricorso: l’opera è stata ritenuta conforme sia alla normativa antincendio sia a quella antisismica, e non sono stati riconosciuti risarcimenti ai condomini.

Ascensori e normativa antincendio: il quadro di riferimento
La sentenza va interpretata nel contesto di una normativa in continua evoluzione. Il DPR 151/2011 ha ridisegnato il sistema dei controlli di prevenzione incendi, escludendo gli ascensori ordinari dall’elenco delle attività soggette a verifica autonoma. Restano tuttavia obblighi precisi. Ad esempio, le porte resistenti al fuoco (EN 81-58) sono necessarie quando l’ascensore sbocca direttamente su un compartimento o un filtro antincendio, oppure quando è utilizzato come ascensore di soccorso. Per gli impianti destinati ai Vigili del Fuoco, la norma di riferimento è l’EN 81-72:2015, che stabilisce regole dettagliate per consentire ai pompieri di utilizzare l’ascensore in condizioni di emergenza. In Italia, un decreto specifico – il D.M. 15/09/2005 – disciplina invece gli ascensori di salvataggio, concepiti unicamente per il trasporto di attrezzature e persone in evacuazione, con requisiti tecnici stringenti. A completare il quadro vi è l’EN 81-73, che definisce il comportamento degli ascensori in caso di incendio e impone lo spostamento automatico verso un piano sicuro in presenza di segnali di allarme.
Cosa significa in pratica
Per i condomini italiani questa decisione costituisce un precedente rilevante. L’installazione di un ascensore in edifici esistenti è possibile anche con scale ridotte, purché non scendano sotto la soglia di 80 cm. Le deroghe riconosciute sia dalla normativa sia dalla giurisprudenza dimostrano che è possibile conciliare accessibilità e sicurezza, a condizione di affidarsi a tecnici competenti capaci di garantire il rispetto delle prescrizioni.
In conclusione l’installazione di ascensori nei condomini esistenti non è soltanto una questione di comfort, ma soprattutto di inclusione sociale. Questa sentenza mostra che è possibile trovare un equilibrio tra l’abbattimento delle barriere architettoniche e il rispetto delle regole di sicurezza antincendio. Se affrontato con competenza e nel pieno rispetto delle norme, ogni progetto può trasformarsi in un’opportunità per rendere gli edifici più accessibili senza compromettere la sicurezza.
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